Comune di Gaggiano
 
 

Art. 1
Sede

1. La Fondazione per la promozione dell’Abbiatense ha sede ad Abbiategrasso in via Ticino, n. 72, presso le strutture dell’area fiera.
2. La modifica della sede non comporta modifica statutaria, purché la nuova sede sia individuata nel territorio del Comune di Abbiategrasso.
Art. 2
Durata
1. La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 3
Scopo
1. La Fondazione ha lo scopo di favorire la crescita culturale e lo sviluppo economico dell’Abbiatense anche attraverso rapporti con altre realtà territoriali.
2. La Fondazione non persegue fine di lucro.
Art. 4
Attività
1. Nel perseguimento dello scopo, la Fondazione realizza e promuove manifestazioni fieristiche, campagne informative, attività di studio, corsi di formazione, convegni, spettacoli, siti e portali Internet, e può svolgere ogni altra azione utile.
2. La Fondazione può stipulare accordi per un’azione comune con altri soggetti pubblici e privati anche associandosi ad altri enti ed organismi nonché costituire società e nuovi organismi.
3. La Fondazione può svolgere attività complementari come servizi di ristorazione, vendita di materiali informativi o simbolici e simili.
Art. 5
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dall’iniziale conferimento da parte del Comune di Abbiategrasso, indicato nell’atto costitutivo;
b) dall’iniziale conferimento da parte della Provincia di Milano, indicato nell’atto costitutivo;
c) dall’iniziale conferimento da parte del Comune di Gaggiano, indicato nell’atto costitutivo;
d) dall’iniziale conferimento da parte del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, indicato nell’atto costitutivo;
e) dall’iniziale conferimento da parte di Apimilano (Associazione piccole e medie imprese di Milano e provincia), indicato nell’atto costitutivo;
f) da ulteriori conferimenti da parte degli enti di cui alle lettere a), b), c), d), e);
g) da beni acquisiti a titolo di liberalità;
h) da beni acquisiti a titolo di contributo;
i) da ogni ulteriore risorsa acquisita attraverso l’attività, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 5 bis
Sostenitori
Previa deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno dei membri in carica del C.d.A. e comunque di tutti gli amministratori di cui alle lett. a), b), c), d), e) del primo comma dell'art. 6, possono aderire alla Fondazione in qualità di sostenitori i soggetti che conferiscono alla Fondazione stessa un contributo in denaro non inferiore al Euro 3.000,00 (tremila). I sostenitori hanno diritto di nominare componenti del C.d.A. e del Comitato Esecutivo ai sensi dei successivi articoli 6 e 8.
Art. 6
Consiglio di Amministrazione: composizione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di quindici membri, salvo quanto previsto dal secondo comma, designati uno per ciascuno da:
a) Comune di Abbiategrasso;
b) Provincia di Milano;
c) Comune di Gaggiano;
d) Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
e) Apimilano (Associazione piccole e medie imprese di Milano e provincia);
f) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano;
g) Federazione Coltivatori Diretti delle Province di Milano e Lodi;
h) Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Milano;
i) Associazione Commercianti – Mandamento di Abbiategrasso;
l) Associazione provinciale artigiani;
m) Assolombarda;
n) Federazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentantive, d’intesa tra loro;
o) Associazioni di volontariato e della promozione sociale, d’intesa tra loro, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
p) Pro loco di Abbiategrasso
q) soggetti ammessi quali sostenitori ai sensi dell'art. 5 bis, sempre che non ne abbiano già titolo ai sensi delle precedenti lettere del presento comma.
2. Il Sindaco del Comune di Abbiategrasso può designare un ulteriore membro del Consiglio scegliendo persona che per competenze e prestigio possa dare uno straordinario apporto all’attività della fondazione.
3. Delle designazioni, delle dimissioni e delle revoche va data tempestiva comunicazione al Presidente della Fondazione.
4. I membri del Consiglio non possono delegare ad altri le proprie funzioni.
Art. 7
Consiglio di Amministrazione: attività
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione almeno due volte l’anno e, comunque, quando ne faccia richiesta la metà dei membri.
2. Il Consiglio, salvo diversa previsione, delibera con la presenza della metà più uno dei membri e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Il voto è palese.
3. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione che assume anche funzioni di segretario.
4. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, persone diverse dai membri e dal Direttore, su invito del Presidente della Fondazione.
5. Il Consiglio approva:
a) il bilancio preventivo, con annesso documento programmatico sull’attività dell’ente;
b) il bilancio consuntivo;
c) i regolamenti;
d) la costituzione e/o la partecipazione a società, enti, organismi;
e) le modifiche statutarie;
f) ogni altro atto di competenza secondo questo statuto o per previsione inderogabile di legge.
6. Prima delle approvazioni di cui alle lettere a) e b) del quinto comma, il Consiglio di Amministrazione esamina la relativa relazione del Collegio di Garanzia.
7. Il mandato del Consiglio di Amministrazione avrà la durata di anni cinque, salva la possibilità di dimissioni da parte degli enti o associazioni che, in caso di designazione congiunta, potrà derivare dalla volontà di almeno la metà dei designanti.
Art. 8
Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è composto dai membri del Consiglio di Amministrazione designati dai fondatori di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1 dell’art. 6) e dai sostenitori e dal membro designato dal Sindaco di Abbiategrasso ai sensi del comma 2 dell'art. 6.
Il Comitato Esecutivo non puo' comunque essere composto da più di 11 membri. Fermo restando che fanno sempre parte del Comitato Esecutivo i membri designati dai fondatori, qualora li numero dei sostenitori ammessi non consenta a tuttii i membri degli stessi designati per il C.d.A. di far parte contemporaneamente del Comitato Esecutivo, si provvede mediante turnazione secondo le modalità stabilite a maggioranza assoluta di voti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato Esecutivo:
a) predispone gli atti di cui alle lettere a), b), c) del comma 5 dell’art. 7;
b) nomina e revoca il Direttore della Fondazione;
c) approva la dotazione di lavoratori dipendenti e collaboratori; in termini di accettazione o richiesta; le acquisizioni di cui alle lettere h) ed i) dell’art.5; in via preventiva, i contratti e convenzioni anche, ove lo ritenga opportuno, nella forma del provvedimento quadro;
d) svolge ogni altra competenza attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione;
3. Il Comitato Esecutivo è convocato e delibera secondo le medesime modalità previste per il Consiglio di Amministrazione
Art. 9
Presidente e Vicepresidente
1. È Presidente della Fondazione l’amministratore designato dal Comune di Abbiategrasso.
2. Il Presidente è legale rappresentante dell’ente; presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
3. Nella sua veste di legale rappresentante il Presidente sottoscrive gli atti di cui al comma 2 dell’art.4.
4. È Vicepresidente della Fondazione l’amministratore designato dalla Provincia di Milano.
5. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo o per delega.
5.bis Il Comitato Esecutivo nomina inoltre un Presidente Onorario tra i componenti designati dai fondatori ed un Vice-presidente aggiunto tra i componenti designati dai sostenitori. Il Vice-presidente aggiunto esercita le funzioni del Presidente in caso di contemporanea assenza o impedimento dello stesso Presidente e del vice-presidente di cui al comma 4.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione restano in carica cinque anni.
Art. 10
Direttore
1. Il Direttore svolge, avvalendosi di dipendenti e collaboratori dell’ente, ogni attività gestionale utile ad attuare quanto previsto dagli atti del Consiglio di Amministrazione, salve le competenze attribuite da questo statuto o inderogabilmente dalla legge ad altri organi dell’ente, sotto la vigilanza del Comitato Esecutivo e del Collegio di Garanzia.
2. La nomina del Direttore della Fondazione ha validità triennale ed è rinnovabile.
3. All’atto della nomina il Comitato Esecutivo definisce il contratto del Direttore.
Art. 11
Garante
1. Il Garante è nominato congiuntamente dal Sindaco del Comune di Abbiategrasso e dal Presidente della Provincia di Milano tra gli iscritti al registro rei revisori contabili.
2. Il Garante resta in carica tre anni. Alla scadenza del mandato presenta una relazione sugli esiti dell'attività svolta. E' ammesso un solo rinnovo del mandato.
3. Il Garante vigila sull'osservanza della legge e dello statuto da parte degli apparati della Fondazione, con particolare riferimento alla regolare tenuta delle scritture contabili ed alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, ed effettua verifiche di cassa.
4. Al Garante si applicano le norme del Codice Civile in materia di collegi sindacali.
Art. 12
Assemblea dei fondatori e degli aderenti
1. Ciascuno degli enti e degli organismi di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell’art. 5 e di cui alle lettere f), g), h), i), j) k), l), m), n) del primo comma dell’art.6, attraverso il proprio legale rappresentante o un suo delegato partecipa annualmente all’Assemblea dei fondatori e degli aderenti.
2. L’Assemblea viene convocata dal Presidente della Fondazione in tempo utile per esprimere un previo parere sul bilancio preventivo, con annesso documento programmatico sull’attività dell’ente.
Art. 13
Disposizioni amministrative e contabili
1. La Fondazione è amministrata secondo criteri di economicità.
2. L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno.
3. Il bilancio preventivo, con annesso documento programmatico sull’attività dell’ente va approvato prima dell’inizio dell’esercizio finanziario.
4. Il bilancio consuntivo va approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. Nell’atto costitutivo della Fondazione si provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione secondo i membri designati dai fondatori e dal Sindaco.
2. Il Consiglio di Amministrazione così composto provvede, nella sua prima riunione, a richiedere le designazioni degli altri enti e organismi aderenti di cui all’art. 6, definendo le modalità di designazione.
3. Nell’atto costitutivo della Fondazione è, altresì, nominato il Collegio di garanzia per il primo triennio secondo le modalità di cui all’art.11.
4. Il Consiglio di Amministrazione, nominato con l’atto costitutivo, provvede a tutti gli atti necessari per l’inizio dell’attività della Fondazione.
5. La revisione dello statuto della Fondazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione che l’approva con il voto favorevole della metà più uno dei membri e, comunque, degli amministratori di cui alle lettere a), b), c), d), e) del primo comma dell’art.6.
6. La Fondazione, in quanto ne abbia i requisiti, si qualifica come organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi delle norme vigenti ed assume ogni altra veste giuridica che risulti vantaggiosa e compatibile a giudizio del Consiglio di Amministrazione.
6.bis Poiché le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito del territorio della Regione Lombardia ad essa compete il riconoscimento giuridico dell’ente.
7. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le previsioni del Codice Civile e delle altre leggi in quando riferibili alle Fondazioni.
8. In caso di scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata secondo i conferimenti di cui all’art. 5.
 
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