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1.
La Fondazione per la promozione dell’Abbiatense
ha sede ad Abbiategrasso in via Ticino, n. 72, presso
le strutture dell’area fiera.
2. La modifica della sede non comporta
modifica statutaria, purché la nuova sede sia
individuata nel territorio del Comune di Abbiategrasso.
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Art.
2
Durata |
| 1.
La Fondazione ha durata illimitata. |
Art.
3
Scopo |
1.
La Fondazione ha lo scopo di favorire la crescita
culturale e lo sviluppo economico dell’Abbiatense
anche attraverso rapporti con altre realtà territoriali.
2. La Fondazione non persegue fine
di lucro. |
Art.
4
Attività |
1.
Nel perseguimento dello scopo, la Fondazione realizza
e promuove manifestazioni fieristiche, campagne informative,
attività di studio, corsi di formazione, convegni,
spettacoli, siti e portali Internet, e può svolgere
ogni altra azione utile.
2. La Fondazione può stipulare
accordi per un’azione comune con altri soggetti
pubblici e privati anche associandosi ad altri enti ed
organismi nonché costituire società e nuovi
organismi.
3. La Fondazione può svolgere
attività complementari come servizi di ristorazione,
vendita di materiali informativi o simbolici e simili.
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Art.
5
Patrimonio
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1.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dall’iniziale conferimento da parte del Comune
di Abbiategrasso, indicato nell’atto costitutivo;
b) dall’iniziale conferimento da parte della Provincia
di Milano, indicato nell’atto costitutivo;
c) dall’iniziale conferimento da parte del Comune
di Gaggiano, indicato nell’atto costitutivo;
d) dall’iniziale conferimento da parte del Consorzio
Parco Lombardo della Valle del Ticino, indicato nell’atto
costitutivo;
e) dall’iniziale conferimento da parte di Apimilano
(Associazione piccole e medie imprese di Milano e provincia),
indicato nell’atto costitutivo;
f) da ulteriori conferimenti da parte degli enti di cui
alle lettere a), b), c), d), e);
g) da beni acquisiti a titolo di liberalità;
h) da beni acquisiti a titolo di contributo;
i) da ogni ulteriore risorsa acquisita attraverso l’attività,
secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
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Art.
5 bis
Sostenitori |
| Previa
deliberazione assunta con il voto favorevole della metà
più uno dei membri in carica del C.d.A. e comunque
di tutti gli amministratori di cui alle lett. a), b),
c), d), e) del primo comma dell'art. 6, possono aderire
alla Fondazione in qualità di sostenitori i soggetti
che conferiscono alla Fondazione stessa un contributo
in denaro non inferiore al Euro 3.000,00 (tremila). I
sostenitori hanno diritto di nominare componenti del C.d.A.
e del Comitato Esecutivo ai sensi dei successivi articoli
6 e 8. |
Art.
6
Consiglio di Amministrazione: composizione |
| 1.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un
massimo di quindici membri, salvo quanto previsto dal
secondo comma, designati uno per ciascuno da: |
a)
Comune di Abbiategrasso;
b) Provincia di Milano;
c) Comune di Gaggiano;
d) Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
e) Apimilano (Associazione piccole e medie imprese di
Milano e provincia);
f) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Milano;
g) Federazione Coltivatori Diretti delle Province di Milano
e Lodi;
h) Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia
di Milano;
i) Associazione Commercianti – Mandamento di Abbiategrasso;
l) Associazione provinciale artigiani;
m) Assolombarda;
n) Federazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentantive,
d’intesa tra loro;
o) Associazioni di volontariato e della promozione sociale,
d’intesa tra loro, secondo modalità stabilite
dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
p) Pro loco di Abbiategrasso
q) soggetti ammessi quali sostenitori ai sensi dell'art.
5 bis, sempre che non ne abbiano già titolo ai
sensi delle precedenti lettere del presento comma. |
2.
Il Sindaco del Comune di Abbiategrasso può designare
un ulteriore membro del Consiglio scegliendo persona
che per competenze e prestigio possa dare uno straordinario
apporto all’attività della fondazione.
3. Delle designazioni, delle dimissioni
e delle revoche va data tempestiva comunicazione al
Presidente della Fondazione.
4. I membri del Consiglio non possono
delegare ad altri le proprie funzioni. |
Art.
7
Consiglio di Amministrazione: attività |
1.
Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione
almeno due volte l’anno e, comunque, quando ne faccia
richiesta la metà dei membri.
2. Il Consiglio, salvo diversa previsione,
delibera con la presenza della metà più
uno dei membri e con il voto favorevole della metà
più uno dei presenti. Il voto è palese.
3. Alle sedute partecipa, senza diritto
di voto, il Direttore della Fondazione che assume anche
funzioni di segretario.
4. Alle sedute possono partecipare, senza
diritto di voto, persone diverse dai membri e dal Direttore,
su invito del Presidente della Fondazione.
5. Il Consiglio approva: |
a)
il bilancio preventivo, con annesso documento programmatico
sull’attività dell’ente;
b) il bilancio consuntivo;
c) i regolamenti;
d) la costituzione e/o la partecipazione a società,
enti, organismi;
e) le modifiche statutarie;
f) ogni altro atto di competenza secondo questo statuto
o per previsione inderogabile di legge.
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6.
Prima delle approvazioni di cui alle lettere a) e b) del
quinto comma, il Consiglio di Amministrazione esamina
la relativa relazione del Collegio di Garanzia.
7. Il mandato del Consiglio di Amministrazione
avrà la durata di anni cinque, salva la possibilità
di dimissioni da parte degli enti o associazioni che,
in caso di designazione congiunta, potrà derivare
dalla volontà di almeno la metà dei designanti.
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Art. 8
Comitato Esecutivo |
1.
Il Comitato Esecutivo è composto dai membri del
Consiglio di Amministrazione designati dai fondatori di
cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1 dell’art.
6) e dai sostenitori e dal membro designato dal Sindaco
di Abbiategrasso ai sensi del comma 2 dell'art. 6.
Il Comitato Esecutivo non puo' comunque essere composto
da più di 11 membri. Fermo restando che fanno sempre
parte del Comitato Esecutivo i membri designati dai fondatori,
qualora li numero dei sostenitori ammessi non consenta
a tuttii i membri degli stessi designati per il C.d.A.
di far parte contemporaneamente del Comitato Esecutivo,
si provvede mediante turnazione secondo le modalità
stabilite a maggioranza assoluta di voti dal Consiglio
di Amministrazione.
2. Il Comitato Esecutivo:
a) predispone gli atti di cui alle lettere a), b), c)
del comma 5 dell’art. 7;
b) nomina e revoca il Direttore della Fondazione;
c) approva la dotazione di lavoratori dipendenti e collaboratori;
in termini di accettazione o richiesta; le acquisizioni
di cui alle lettere h) ed i) dell’art.5; in via
preventiva, i contratti e convenzioni anche, ove lo ritenga
opportuno, nella forma del provvedimento quadro;
d) svolge ogni altra competenza attribuitagli dal Consiglio
di Amministrazione;
3. Il Comitato Esecutivo è convocato
e delibera secondo le medesime modalità previste
per il Consiglio di Amministrazione |
Art.
9
Presidente e Vicepresidente |
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1.
È Presidente della Fondazione l’amministratore
designato dal Comune di Abbiategrasso.
2. Il Presidente è legale rappresentante
dell’ente; presiede il Consiglio di Amministrazione
e il Comitato Esecutivo;
3. Nella sua veste di legale rappresentante
il Presidente sottoscrive gli atti di cui al comma 2
dell’art.4.
4. È Vicepresidente della Fondazione
l’amministratore designato dalla Provincia di
Milano.
5. Il Vicepresidente esercita le funzioni
del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo
o per delega.
5.bis Il Comitato Esecutivo nomina
inoltre un Presidente Onorario tra i componenti designati
dai fondatori ed un Vice-presidente aggiunto tra i componenti
designati dai sostenitori. Il Vice-presidente aggiunto
esercita le funzioni del Presidente in caso di contemporanea
assenza o impedimento dello stesso Presidente e del
vice-presidente di cui al comma 4.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente
della Fondazione restano in carica cinque anni. |
Art.
10
Direttore |
1.
Il Direttore svolge, avvalendosi di dipendenti e collaboratori
dell’ente, ogni attività gestionale utile
ad attuare quanto previsto dagli atti del Consiglio di
Amministrazione, salve le competenze attribuite da questo
statuto o inderogabilmente dalla legge ad altri organi
dell’ente, sotto la vigilanza del Comitato Esecutivo
e del Collegio di Garanzia.
2. La nomina del Direttore della Fondazione
ha validità triennale ed è rinnovabile.
3. All’atto della nomina il Comitato
Esecutivo definisce il contratto del Direttore. |
Art.
11
Garante |
1.
Il Garante è nominato congiuntamente dal Sindaco
del Comune di Abbiategrasso e dal Presidente della Provincia
di Milano tra gli iscritti al registro rei revisori
contabili.
2. Il Garante resta in carica tre anni.
Alla scadenza del mandato presenta una relazione sugli
esiti dell'attività svolta. E' ammesso un solo
rinnovo del mandato.
3. Il Garante vigila sull'osservanza
della legge e dello statuto da parte degli apparati
della Fondazione, con particolare riferimento alla regolare
tenuta delle scritture contabili ed alla predisposizione
del bilancio preventivo e consuntivo, ed effettua verifiche
di cassa.
4. Al Garante si applicano le norme
del Codice Civile in materia di collegi sindacali.
|
Art.
12
Assemblea dei fondatori e degli aderenti |
1. Ciascuno degli enti e degli organismi di
cui alle lettere a), b), c), d), e), dell’art.
5 e di cui alle lettere f), g), h), i), j) k), l), m),
n) del primo comma dell’art.6, attraverso il proprio
legale rappresentante o un suo delegato partecipa annualmente
all’Assemblea dei fondatori e degli aderenti.
2. L’Assemblea viene convocata
dal Presidente della Fondazione in tempo utile per esprimere
un previo parere sul bilancio preventivo, con annesso
documento programmatico sull’attività dell’ente.
|
Art.
13
Disposizioni amministrative e contabili |
1. La Fondazione è amministrata
secondo criteri di economicità.
2. L’esercizio finanziario ha
inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre
di ciascun anno.
3. Il bilancio preventivo, con annesso
documento programmatico sull’attività dell’ente
va approvato prima dell’inizio dell’esercizio
finanziario.
4. Il bilancio consuntivo va approvato
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
finanziario. |
Art.
14
Disposizioni transitorie e finali |
1.
Nell’atto costitutivo della Fondazione si provvede
alla nomina del Consiglio di Amministrazione secondo
i membri designati dai fondatori e dal Sindaco.
2. Il Consiglio di Amministrazione
così composto provvede, nella sua prima riunione,
a richiedere le designazioni degli altri enti e organismi
aderenti di cui all’art. 6, definendo le modalità
di designazione.
3. Nell’atto costitutivo della
Fondazione è, altresì, nominato il Collegio
di garanzia per il primo triennio secondo le modalità
di cui all’art.11.
4. Il Consiglio di Amministrazione,
nominato con l’atto costitutivo, provvede a tutti
gli atti necessari per l’inizio dell’attività
della Fondazione.
5. La revisione dello statuto della
Fondazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione
che l’approva con il voto favorevole della metà
più uno dei membri e, comunque, degli amministratori
di cui alle lettere a), b), c), d), e) del primo comma
dell’art.6.
6. La Fondazione, in quanto ne abbia
i requisiti, si qualifica come organizzazione non lucrativa
di utilità sociale ai sensi delle norme vigenti
ed assume ogni altra veste giuridica che risulti vantaggiosa
e compatibile a giudizio del Consiglio di Amministrazione.
6.bis Poiché le finalità
della Fondazione si esplicano nell’ambito del
territorio della Regione Lombardia ad essa compete il
riconoscimento giuridico dell’ente.
7. Per quanto non previsto dal presente
statuto si applicano le previsioni del Codice Civile
e delle altre leggi in quando riferibili alle Fondazioni.
8. In caso di scioglimento della Fondazione,
la devoluzione del patrimonio sarà effettuata
secondo i conferimenti di cui all’art. 5.
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